Statuto Costituzione
del Partito
Art. 1 -
Tutte le Federazioni, Consociazioni, Consolati di Società e Società
indipendenti, che fanno adesione al sopraesposto programma, sono
costituite in Partito dei lavoratori italiani allo scopo, di difendere i
salariati nella lotta per la loro emancipazione, sviluppando in essi la
coscienza dei loro diritti, e organizzandoli preferibilmente arte per
arte nei centri ove le condizioni del lavoro lo consentono.
Art. 2 - Tutte le Associazioni operaie di città o di campagna tendenti
al miglioramento economico-sociale ed organizzate: col mutuo soccorso
per malattia, disoccupazione, vecchiaia, inabilità al lavoro; colla
cooperazione senza intenti di speculazione capitalista; colla difesa del
lavoro mediante la resistenza, ecc. ecc., che vogliono far parte del
Partito, devono essere composte di puri e semplici lavoratori d'ambo i
sessi, di città o di campagna salariati, e alla dipendenza di padroni,
intraprenditori, commercianti od amministrazioni qualsiasi. Sarà cura
del Comitato di curare l'aggregazione dei lavoratori indipendenti, a
seconda della loro arte o mestiere, a quella fra le Società che ne
rappresenta e difende gli interessi speciali.
Sono pure ammesse le Associazioni operaie ed agricole amministrate o
dirette da non lavoratori, purché per speciali condizioni locali,
secondo il parere del Comitato centrale del Partito (riservata
l'approvazione definitiva al successivo Congresso) conservino sempre il
carattere di Associazione nell'interesse dei lavoratori.
Art. 3 - L'adesione delle Società al Partito implica l'impegno di
procedere di comune accordo in tutto quanto riguarda l'applicazione del
programma comune, i cui metodi saranno determinati nei Congressi.
Sarà salva l'autonomia delle singole Società o Federazioni in tutto
ciò che non sia contrario all'interesse dell'organizzazione generale.
Art. 4 - In quelle regioni ove non esistono raggruppamenti di Società
in Federazioni o Consolati sarà cura del Comitato centrale di
organizzare le Società sparse in Federazioni locali del Partito dei
lavoratori, senza intaccarne l'autonomia amministrativa.
Inoltre si adotterà ogni mezzo per far sì che le Società composte di
diverse arti o mestieri, senza offenderne la compagine complessiva,
adottino la ripartizione in diverse Sezioni professionali.
Art. 5 - L'adesione al Partito dei lavoratori italiani, come rispetta
l'autonomia amministrativa delle Società aderenti, così non implica
nessun cambiamento delle loro singole denominazioni.
Ciò non ostante il Comitato centrale curerà la propaganda affinché le
nascenti Società s'ispirino nella loro costituzione ai principi e alle
forme del programma del Partito, e che le Società già esistenti
abbandonino le viete consuetudini di nomine onorarie e di amministratori
a vita.
(Genova, agosto 1892)